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Consulente
Tecnico d'Ufficio
La figura del consulente tecnico d'ufficio è disciplinata dal
codice di procedura civile art. 61-64, 191-201 c.p.c.;
art.
13-24, 89-92 disp. att. c.p.c., art. 225, 226, 230, 359, 360, 501, 502,
510 c.p.p.
Il consulente tecnico è un organo giudiziario individuale al
quale il giudice può rivolgersi nello svolgimento della propria
attività , quando l'oggetto della lite implichi questioni
non risolvibili in base alle nozioni di comune esperienza. Nel giudizio
civile si distingue tra consulente tecnico del giudice, o consulente
tecnico d'ufficio (CTU), e consulente tecnico di parte (CTP).
Il consulente tecnico d'ufficio è uno degli ausiliari del giudice
la cui funzione è tesa ad integrare l'attività di
quest'ultimo, sia in quanto può offrire elementi per valutare
le risultanze di determinate prove, sia in quanto può offrire
elementi diretti di giudizio: proprio per tali motivi una persona con
particolare competenza in un determinato settore, chiamata a esprimere
pareri, raccogliere motivazioni, effettuare verifiche, anche se non
esercita mai attività decisoria che spetta invece esclusivamente
al magistrato.
Pertanto, quando lo ritiene necessario, il giudice può farsi
assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo
da uno o più consulenti con particolare competenza tecnica (art.
61 c.p.c.).
Il consulente tecnico è nominato, con ordinanza, dal giudice
istruttore o dal Collegio su richiesta delle parti ovvero d'ufficio.
Nella scelta dei consulenti tecnici d'ufficio il Giudice generalmente
si avvale dell'Albo dei periti che è un registro nel quale sono
iscritti i nomi delle persone, fornite di particolari competenze professionali
e tecniche alle quali il giudice può affidare l'incarico di effettuare
perizie utili ai fini del giudizio.
L'Albo diviso per categorie, cioè per discipline o gruppo di
discipline, deve essere istituito presso ogni Tribunale;
E' tenuto a cura del Presidente del Tribunale ed è formato da
un Comitato tra cui figurano il Presidente dell'Ordine o del Collegio
a cui appartiene la categoria di esperti della cui iscrizione si tratta.
L'iscrizione all'albo è possibile se sussistono particolari requisiti:
competenza tecnica, specchiata condotta morale.
L'Albo dei periti, anche se non vincolante per il giudice, costituisce
il testo tipico per l'individuazione degli esperti ai quali affidare
le indagini specifiche. L'interessato all'iscrizione nell'albo deve
inoltrare domanda al Presidente del Tribunale e deve presentare determinati
documenti relativi alla propria esperienza professionale.
Anche i consulenti tecnici del pubblico ministero sono nominati, di
regola, fra le persone iscritte negli albi dei periti. Nel corso delle
indagini infatti può apparire necessario avere il giudizio di
un esperto in ordine a circostanze specifiche che assumano rilevanza
processuale: in tali occasioni si rende spesso necessario per il pubblico
ministero il ricorso ad una perizia o quanto meno al parere tecnico
di un esperto.
Il giudice, quindi, tenuto conto della competenza specifica del consulente
in relazione alla questione oggetto della consulenza, nomina il C.T.U.
Una volta nominato dal giudice, il consulente tecnico è obbligato
ad accettare l'incarico, e puè rifiutare solo per giusti motivi
valutati direttamente dal magistrato; ha il diritto di astenersi o può
essere ricusato dalle parti per eventuali incompatibilità
con l'incarico conferitogli.
Lo stesso Presidente del Tribunale esercita l'attività
di vigilanza e può promuovere procedimenti disciplinari (avvertimento,
sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno, cancellazione
dall'albo) nei casi in cui il consulente non abbia adempiuto gli obblighi
derivanti dagli incarichi assunti o non abbia mantenuto una determinata
condotta morale e professionale.
Il consulente tecnico, prima di svolgere il proprio compito, deve prestare
giuramento; quindi il giudice formula i quesiti ai quali il CTU deve
dare risposta con relazione peritale entro i termini di tempo stabiliti.
Il consulente nominato per la perizia compie le indagini che gli sono
commesse dal giudice, fornisce in udienza e in camera di consiglio i
chiarimenti che il giudice gli richiede e redige una relazione denominata
perizia o consulenza tecnica d'ufficio.
La perizia non è del tutto vincolante per il giudice il quale,
se non ritiene rilevanti gli argomenti del perito, può sempre
farne disporre una nuova o può perfino non tener conto di quanto
scritto dal tecnico purchè, ovviamente, motivi adeguatamente
tale decisione.
In tutti i casi in cui un giudice nomina un perito, le parti si possono
far assistere da periti di parte. I consulenti tecnici di parte formulano
le loro deduzioni sull'operato del perito d'ufficio e possono depositare
relazioni a sostegno o a critica della perizia di ufficio.
All'atto della consegna in cancelleria della relazione, il consulente
tecnico può allegare la richiesta di liquidazione del compenso.
Il C.T.U. dovrà elencare le spese sostenute nella propria
parcella che verrà depositata presso la cancelleria del giudice
competente La parcella così presentata viene analizzata dal Giudice
che provvede a liquidarla, previe eventuali decurtazioni, con decreto
che pone l'onere del pagamento a carico di una o più parti in
causa.
Come già sopra precisato il CTU nell'espletamento del suo
incarico potrà essere affiancato da CTP ovvero consulenti tecnici
di parte; all'atto della nomina del consulente tecnico d'ufficio, secondo
quanto disposto dall'art. 201 del cod. proc.civ., il giudice assegna
alle parti un termine per la nomina del proprio CTP. Tale nomina è
facoltativa ma è comunque "subordinata" all'intervento nel processo
di un consulente tecnico d'ufficio.
Per la nomina del C.T.P. è sufficiente la dichiarazione resa
al cancelliere.
Il consulente di parte può assistere allo svolgimento delle operazioni
peritali svolte dal C.T.U., partecipare alle udienze e può essere
ammesso in camera di consiglio per chiarire al Presidente le proprie
osservazioni tecniche.
Il C.T.P. presenta una relazione che può o essere inserita nella
relazione del consulente d'ufficio, oppure può essere presentata
autonomamente, ma in questo caso non costituisce mezzo di prova.
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (scarica il testo in pdf).
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