IL
TESTO DEL DPR 462/01
DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D.P.R. 462 del 22 Ottobre 2001
Regolamento
di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni
e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti
elettrici pericolosi.
22
Ottobre 2001 - n° 462
Il
Presidente della Repubblica
Visto
l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto
l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista
la legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 11;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile
1955, n. 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro;
Visto
il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
in data 12 settembre 1959 recante attribuzione dei compiti e determinazione
delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio
delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione
degli infortuni sul lavoro, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11 dicembre 1959;
Vista
la normativa tecnica comunitaria UNI CEI;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
447, concernente regolamento recante norme di semplificazione
dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento,
la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi,
per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché
per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi,
a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997,
n. 59; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 marzo 2001;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001; Sentita
la Conferenza Stato - regioni il 22 marzo 2001;
Acquisito
il parere della Camera dei deputati - XI commissione, e del Senato
della Repubblica - XI commissione, approvati nelle sedute, rispettivamente,
del 26 luglio 2001 e del 1° agosto 2001;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 12 ottobre 2001;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle attività
produttive, del lavoro e delle politiche sociali e della salute;
EMANA
il seguente regolamento:
Capo
I
Disposizioni generali
Art.
1
Ambito di applicazione
1.
Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle
installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli
impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati
nei luoghi di lavoro.
2.
Con uno o più decreti del Ministero della salute, di concerto
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero
delle attività produttive, sono dettate disposizioni volte
ad adeguare le vigenti prescrizioni in materia di realizzazione
degli impianti di cui al comma 1. In particolare, tali decreti
individuano i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche,
gli impianti elettrici di messa a terra e gli impianti relativi
alle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione.
Capo
II
Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione
contro le scariche atmosferiche
Art.
2
Messa in esercizio e omologazione dell'impianto
1.
La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra
e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
non può essere effettuata prima della verifica eseguita
dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità
ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità
equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.
2.
Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il
datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL
ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
3.
Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo
sportello unico per le attività produttive la dichiarazione
di cui al comma 2 è presentata allo stesso.
Art.
3
Verifiche a campione
1.
L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità
alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le
scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli
impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all'ASL
o ARPA.
2.
Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall'ISPESL,
d'intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri:a)
localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche
urbanistiche ed ambientali del luogo in cui è situato l'impianto;b)
tipo di impianto soggetto a verifica;c) dimensione dell'impianto.
3.
Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione
sono a carico del datore di lavoro.
Art.
4
Verifiche periodiche - Soggetti abilitati
1.
Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni
dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica
periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati
in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti
a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità
è biennale.
2.
Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge
all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero
delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti
dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3.
Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il
relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo
a richiesta degli organi di vigilanza.
4.
Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione
sono a carico del datore di lavoro.
Capo
III
Impianti in luoghi con pericolo di esplosione
Art.
5
Messa in esercizio e omologazione
1.
La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di
esplosione non può essere effettuata prima della verifica
di conformità rilasciata al datore di lavoro ai sensi del
comma 2.2. Tale verifica è effettuata dallo stesso installatore
dell'impianto, il quale rilascia la dichiarazione di conformità
ai sensi della normativa vigente.
3.
Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il
datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ASL
o all'ARPA territorialmente competenti.
4.
L'omologazione è effettuata dalle ASL o dall'ARPA competenti
per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformità
alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.
5.
Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo
sportello unico per le attività produttive la dichiarazione
di cui al comma 3 è presentata allo sportello.
6.
Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione
sono a carico del datore di lavoro.
Art.
6
Verifiche periodiche - Soggetti abilitati
1.
Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni
dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica
periodica ogni due anni.
2.
Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge
all'ASL o all'ARPA od ad eventuali organismi individuati dal Ministero
delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti
dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3.
Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il
relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo
a richiesta degli organi di vigilanza.
4.
Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione
sono a carico del datore di lavoro.
Capo
IV
Disposizioni comuni ai capi precedenti
Art.
7
Verifiche straordinarie
1.
Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA
o dagli organismi individuati dal Ministero delle attività
produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea
UNI CEI.
2.
Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi
di:
a)
Esito negativo della verifica periodica;
b)
Modifica sostanziale dell'impianto;
c)
Richiesta del datore del lavoro.
Art.
8
Variazioni relative agli impianti
1.
Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'ufficio competente
per territorio dell'ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti per
territorio la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali
preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti.
Capo
V
Disposizioni transitorie e finali
Art.
9
Abrogazioni
1.
Sono abrogati:
a)
gli articoli 40 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547
b)
gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale in data 12 settembre 1959, nonché
i modelli A, B e C allegati al medesimo decreto.
2.
I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi
normativi si intendono riferiti alle disposizioni del presente
regolamento.
3.
Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti pendenti
alla data della sua entrata in vigore.
Art.
10
Entrata in vigore
1.
Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 22 ottobre 2001
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